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Ordinanza del Sindaco in materia di prevenzione nel periodo di massima pericolosità di incendio boschivo

Ordinanza del Sindaco in materia di prevenzione nel periodo di massima pericolosità di incendio boschivo

Sull’intero territorio capitolino, nel periodo di massimo rischio di incendio boschivo, compreso tra il 15 giugno 2022 e il 30 settembre 2022, nonché nei periodi di allerta, che corrispondono a tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali dall’inizio di maggio a fine ottobre, l’applicazione della seguente disciplina di Divieti ed Obblighi correlati all’esigenza di ridurre al massimo il rischio di innesco e propagazione di incendi boschivi o di interfaccia urbana e rurale.

Capo A) Disciplina dei Divieti

  1. è vietato a chiunque porre in essere ogni azione determinante, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio, quali ad esempio: accensione di fuochi di ogni genere, ovvero far cadere al suolo fiammiferi, sigari, sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace;
  2. è vietato a chiunque svolgere, nelle zone boscate e cespugliate e in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, azioni che possano generare pericolo, anche mediato, di incendio;
  3. è vietato ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, ai sensi dell’art. 91, comma 1, del Regolamento Regionale 7/2005 accendere fuochi per l’abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive; il divieto è esteso anche per i boschi, di cui all’articolo 3 della legge forestale L.R. n. 39/2002, nonché per i terreni cespugliati, per i pascoli, i prati, per le colture arboree da frutto e da legno, per i terreni abbandonati, per i bordi delle strade, di autostrade, ferrovie e comunque nel raggio di meno di 100 metri dai boschi. Il materiale di risulta derivante da ripulitura dei terreni e/o dalla realizzazione di viali parafuoco, nonché da ogni altra attività agricola o forestale, dovrà essere adeguatamente trattato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 art. 182, c. 6 bis;
  4. è vietato a chiunque l’utilizzo di fuochi di artificio e l’esercizio dell’attività pirotecnica, ancorché autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia, a distanze inferiori a 1 Km. dalle aree boscate o cespugliate. Eventuali deroghe possono essere concesse, unitamente a opportune prescrizioni per prevenire l’insorgere del fuoco in relazione alle caratteristiche del luogo, da parte dell’Ente competente, che dovrà inoltrare comunicazione per conoscenza alla Stazione Carabinieri Forestale competente per territorio e per competenza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, almeno 5 giorni prima della data del loro utilizzo;
  5. è vietato a chiunque accedere o transitare con veicoli a motore termico su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate, di macchia mediterranea e di ogni tipologia di superficie coperta da vegetazione, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro – silvo-pastorali e per i mezzi di soccorso, nel rispetto delle norme e dei regolamenti Sull’intero territorio capitolino, nel periodo di massimo rischio di incendio boschivo, compreso tra il 15 giugno 2022 e il 30 settembre 2022, nonché nei periodi di allerta, che corrispondono a tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali dall’inizio di maggio a fine ottobre, l’applicazione della seguente disciplina di Divieti ed Obblighi correlati all’esigenza di ridurre al massimo il rischio di innesco e propagazione di incendi boschivi o di interfaccia urbana e rurale vigenti;
  6. anche al di fuori delle aree indicate al capo precedente, è vietato, a chiunque lasciare in sosta o fermata i veicoli a motore termico su spazio soprastante vegetazione secca;
  7. è vietato a chiunque far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le “Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale” o con le altre norme vigenti) e fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
  8. è vietato a chiunque lanciare razzi di qualsiasi tipo e innalzare mongolfiere di carta, comunemente note come lanterne volanti, dotate di fiamme libere o compiere altra operazione che possa arrecare pericolo di incendio, salvo i casi di espressa autorizzazione compendiante l’obbligo di effettiva presenza di squadre, mezzi e presidi antincendio disposti per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
  9. è vietato a chiunque aprire o pulire i viali parafuoco con l’uso del fuoco;
  10. è vietato a chiunque mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati;

Capo B) Disciplina degli Obblighi.

  1. Per quanti detengano a qualsiasi titolo: boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, è fatto obbligo di prevenire in ogni modo la possibile insorgenza e la propagazione di incendi, dando attuazione alle seguenti prescrizioni:
    1. provvedere alla rimozione, frantumazione o interramento dei residui vegetali per una fascia di almeno 5 metri (10 metri se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombero dei covoni di grano e/o altro materiale combustibile su:
      1. terreni ove si trovino stoppie e/o altro materiale vegetale, erbaceo o arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
      2. terreni coltivati a cereali;
      3. terreni incolti;
    2. fermo restando l’obbligo di cui al precedente capo a), avviare le operazioni di interramento delle stoppie di cereali, immediatamente dopo il raccolto, da concludersi non oltre il giorno 30 luglio;
    3. provvedere alla ripulitura dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della L.R. n.61 del 19.09.1974) delle aree boscate confinanti con strade e altre vie di transito per una profondità di almeno 5 metri;
    4. provvedere alla ripulitura della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della L.R. n.61 del 19.09.1974) presente lungo le scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada (D.Lgs 285/1992).
  2. Ai proprietari, ai gestori e ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, è fatto obbligo di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle “regole tecniche di prevenzione incendi” e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l’individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità.
  3. Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e dunque esposti al rischio incendi, è fatto obbligo ai proprietari o ai detentori di garantire una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e alla conseguente suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione sia in senso orizzontale che verticale mediante l’abbattimento della massa infiammabile.
  4. Per gli Enti proprietari o concessionari delle Strade di cui all’art. 2 del D.Lgs 285/1992, nonché per gli Enti proprietari o concessionari delle reti ferroviarie e per gli enti concessionari di reti idriche e consorzi di bonifica o di gestione delle strade vicinali, è fatto obbligo di coadiuvare le strategie di prevenzione del rischio incendi intensificando le attività, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) di pulizia delle banchine, cunette e scarpate mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile.
  5. Per gli Enti gestori di linee e cabine elettriche è fatto obbligo di provvedere, precedentemente al periodo di rischio di incendio, alla ripulitura dalle specie erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza delle cabine per un raggio non inferiore a 10 metri.

DISPONE

  • che le strutture capitoline operative e di supporto all’Autorità Territoriale di protezione civile, di cui alla D.G.C. n. 215 del 10.09.2021, provvedano, per quanto di rispettiva competenza, all’aggiornamento delle proprie procedure di attivazione e intervento in caso di necessità, relativamente al rischio incendi, comunicando al Dipartimento Protezione Civile i propri responsabili/referenti con potere decisionale;
  • che il Dipartimento Protezione Civile coordini le attività di supporto alla lotta agli incendi boschivi e di interfaccia, in concorso con le strutture capitoline operative e di supporto, in funzione delle rispettive competenze, anche tramite l’utilizzo del sistema di comunicazione radio, in costante collegamento con le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile convenzionate e con l’Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio;
  • che il Dipartimento Tutela Ambientale organizzi le procedure di attivazione delle proprie risorse operative, umane e materiali, a supporto della lotta agli incendi boschivi e di interfaccia urbano rurale;
  • che il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale provveda alla vigilanza sull’osservanza dei divieti e degli obblighi posti con la presente ordinanza, dando corso a ogni procedura di legge finalizzata a sanzionare i trasgressori e a consentire la pronta realizzazione delle procedure di esecuzione in danno;
  • che gli enti di cui al precedente capo B, n. 4 operino al fine di creare appropriate fasce di protezione, idonee ad evitare che eventuali incendi si propaghino nelle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all’interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. n. 29 del 6 ottobre 1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall’Ente di gestione;
  • che i soggetti giuridici (pubblici o privati) di cui all’art. 2 del D.Lgs 285/1992, compatibilmente con il rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa ordinaria, effettuino le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea, mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda ad occludere la sede stradale, affinché resti agevolmente consentito il transito dei mezzi antincendio

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