Ordinanza del Sindaco in materia di prevenzione di incendio boschivo
Si riporta l’ordinanza del Sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, in materia di prevenzione di incendio boschivo.
Il sindaco sull’intero territorio capitolino, nel periodo di massimo rischio di incendio boschivo, compreso tra il 15 giugno 2023 e il 30 settembre 2023, nonché nei periodi di allerta, che corrispondono a tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali dall’inizio di maggio a fine ottobre, l’applicazione della seguente disciplina di Divieti ed Obblighi correlati all’esigenza di ridurre al massimo il rischio di innesco e propagazione di incendi boschivi o di interfaccia urbana e rurale.
Ordina
Capo A) Disciplina dei Divieti:
- è vietato a chiunque porre in essere ogni azione determinante, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio, quali ad esempio: accensione di fuochi di ogni genere, ovvero far cadere al suolo fiammiferi, sigari, sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace;
- è vietato a chiunque svolgere, nelle zone boscate e cespugliate e in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, azioni che possano generare pericolo, anche mediato, di incendio;
- è vietato ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, ai sensi dell’art. 91, comma 1, del Regolamento Regionale 7/2005 accendere fuochi per l’abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive; il divieto è esteso anche per i boschi, di cui all’articolo 3 della L.R. n. 39/2002, nonché per i terreni cespugliati, per i pascoli, i prati, per le colture arboree da frutto e da legno, per i terreni abbandonati, per i bordi delle strade, di autostrade, ferrovie e comunque nel raggio di meno di 100 metri dai boschi. Il materiale di risulta derivante da ripulitura dei terreni e/o dalla realizzazione di viali parafuoco, nonché da ogni altra attività agricola o forestale, dovrà essere adeguatamente trattato nel rispetto di quanto previsto dall’ art. 182, c. 6 bis del D.Lgs 03.04.2006, n. 152;
- è vietato a chiunque l’utilizzo di fuochi di artificio e l’esercizio dell’attività pirotecnica, ancorché autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia, a distanze inferiori a 1 Km. dalle aree boscate o cespugliate. Eventuali deroghe possono essere concesse, unitamente a opportune prescrizioni per prevenire l’insorgere del fuoco in relazione alle caratteristiche del luogo, da parte dell’Ente competente, che dovrà inoltrare comunicazione per conoscenza alla Stazione Carabinieri Forestali competente per territorio e per competenza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, almeno 5 giorni prima della data del loro utilizzo;
- è vietato a chiunque accedere o transitare con veicoli a motore termico su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate, di macchia mediterranea e di ogni tipologia di superficie coperta da vegetazione, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro – silvo-pastorali e per i mezzi di soccorso, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- anche al di fuori delle aree indicate al capo precedente, è vietato, a chiunque lasciare in sosta o fermata i veicoli a motore termico su spazio soprastante vegetazione secca;
- è vietato a chiunque far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le “Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale” o con le altre norme vigenti) e fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- è vietato a chiunque lanciare razzi di qualsiasi tipo e innalzare mongolfiere di carta, comunemente note come lanterne volanti, dotate di fiamme libere o compiere altra operazione che possa arrecare pericolo di incendio, salvo i casi di espressa autorizzazione compendiante l’obbligo di effettiva presenza di squadre, mezzi e presidi antincendio disposti per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- è vietato a chiunque aprire o pulire i viali parafuoco con l’uso del fuoco;
- è vietato a chiunque mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati;
Capo B) Disciplina degli Obblighi.
- Per quanti detengano a qualsiasi titolo: boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, è fatto obbligo di prevenire in ogni modo la possibile insorgenza e la propagazione di incendi, dando attuazione alle seguenti prescrizioni:
- provvedere alla rimozione, frantumazione o interramento dei residui vegetali per una fascia di almeno 5 metri (10 metri se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombero dei covoni di grano e/o altro materiale combustibile su:
- i. terreni ove si trovino stoppie e/o altro materiale vegetale, erbaceo o arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
- terreni coltivati a cereali;
- terreni incolti;
- fermo restando l’obbligo di cui al precedente capo a), avviare le operazioni di interramento delle stoppie di cereali, immediatamente dopo il raccolto, da concludersi non oltre il giorno 30 luglio;
- provvedere alla ripulitura dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della L.R. 19.09.1974, n. 61) delle aree boscate confinanti con strade e altre vie di transito per una profondità di almeno 5 metri;
- provvedere alla ripulitura della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della L.R. 19.09.1974, n. 61) presente lungo le scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada (D.Lgs 285/1992).
- provvedere alla rimozione, frantumazione o interramento dei residui vegetali per una fascia di almeno 5 metri (10 metri se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombero dei covoni di grano e/o altro materiale combustibile su:
- Ai proprietari, ai gestori e ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, è fatto obbligo di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle “regole tecniche di prevenzione incendi” e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l’individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità.
- Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e dunque esposti al rischio incendi, è fatto obbligo ai proprietari o ai detentori di garantire una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e alla conseguente suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione sia in senso orizzontale che verticale mediante l’abbattimento della massa infiammabile.
- Per gli Enti proprietari o concessionari delle Strade di cui all’art. 2 del D.Lgs 285/1992, nonché per gli Enti proprietari o concessionari delle reti ferroviarie e per gli enti concessionari di reti idriche e consorzi di bonifica o di gestione delle strade vicinali, è fatto obbligo di coadiuvare le strategie di prevenzione del rischio incendi intensificando le attività, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) di pulizia delle banchine, cunette e scarpate mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile.
- Per gli Enti gestori di linee e cabine elettriche è fatto obbligo di provvedere, precedentemente al periodo di rischio di incendio, alla ripulitura dalle specie erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza delle cabine per un raggio non inferiore a 10 metri.
Dispone
- che le strutture capitoline operative e di supporto all’Autorità Territoriale di Protezione Civile, di cui alla D.G.C. 10.09.2021, n. 215 provvedano, per quanto di rispettiva competenza, all’aggiornamento delle proprie procedure di attivazione e intervento in caso di necessità, relativamente al rischio incendi, comunicando al Dipartimento Protezione Civile i propri responsabili/referenti con potere decisionale;
- che il Dipartimento Protezione Civile coordini le attività di supporto alla lotta agli incendi boschivi e di interfaccia, in concorso con le strutture capitoline operative e di supporto, in funzione delle rispettive competenze, anche tramite l’utilizzo del sistema di comunicazione radio, in costante collegamento con le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile convenzionate e con l’Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio;
- che il Dipartimento Tutela Ambientale organizzi le procedure di attivazione delle proprie risorse operative, umane e materiali, a supporto della lotta agli incendi boschivi e di interfaccia urbano rurale;
- che il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale provveda alla vigilanza sull’osservanza dei divieti e degli obblighi posti con la presente ordinanza, dando corso con salvezza delle azioni penali ascrivibili a carico degli autori degli illeciti o delle sanzioni amministrative riconducibili a questi, congiuntamente o disgiuntamente dall’esercizio dell’azione penale alle segnalazioni qualificate di inottemperanza rilevate in favore dei competenti uffici municipali, nei termini descritti al successivo capo 3 delle avvertenze, al fine di consentire a questi di avviare i singoli procedimenti di intimazione e di esecuzione coattiva in danno, con recupero delle relative spese, a norma del c. 7 dell’articolo 54 del D.Lgs 267/2000;
- che gli Enti di cui al precedente capo B, n. 4 operino al fine di creare appropriate fasce di protezione, idonee ad evitare che eventuali incendi si propaghino nelle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all’interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L.394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. 6 ottobre 1997, n. 9 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall’Ente di gestione;
- che i soggetti giuridici (pubblici o privati) di cui all’art. 2 del D.Lgs 285/1992, compatibilmente con il rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa ordinaria, effettuino le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea, mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda ad occludere la sede stradale, affinché resti agevolmente consentito il transito dei mezzi antincendio.
AVVERTE
1. Disciplina derogatoria.
In deroga ai predetti divieti ed obblighi, l’uso del fuoco è consentito nel rispetto della strettissima osservanza delle previsioni dettate con il Regolamento della Regione Lazio 18 aprile 2005, n. 7, recante il “Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della Legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39” (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), cui si compie integrale rinvio. In ogni caso, il fuoco deve essere acceso in spazi interni alle aree interessate, che siano quanto più possibile vuoti, circoscritti, isolati e riparati dal vento, in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille, avendo preventivamente ripulito l’area da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili, avendo cura di adottare ogni accorgimento idoneo per evitare l’insorgere e il propagarsi del fuoco in altre aree. Il fuoco deve sempre essere presidiato da persona maggiorenne nonché capace di intendere e volere e il residuo di cenere può essere abbandonato solo dopo aver verificato l’avvenuto completo spegnimento e raffreddamento.
2. Disciplina sanzionatoria.
La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l’applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, e in particolare:
- l’incendio in qualsiasi modo sia cagionato, anche della cosa propria se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica, su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la pena della reclusione, ai sensi degli artt. 423, 423 bis e 449 del Codice Penale;
- tutte le azioni vietate che possono, anche solo parzialmente, determinare l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio incendio boschivo sono punite ai sensi dell’art. 10, c. 6 della Legge 21.11.2000, n. 353, con sanzione amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all’art. 7, c. 3 e c. 6 della legge medesima;
- la mancata asportazione dei residui vegetali o l’abbandono di rifiuti nelle predette aree determinerà —in deroga alla procedura definita al successivo capo 3- l’esecuzione in danno della rimozione degli stessi da parte dell’Amministrazione Capitolina, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, che prevede il divieto di abbandono e deposito rifiuti, con applicazione del sistema sanzionatorio di cui agli artt. 255 e 256 del Decreto medesimo;
- in caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito (ivi compresi i bordi dei marciapiedi), si applica una sanzione pecuniaria amministrativa da 173 euro a 694 euro, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Codice della strada);
- ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
3. Responsabilità civile ed esecuzione in danno.
Fatti salvi i procedimenti penali o sanzionatorio-amministrativi correlati al mancato rispetto dei divieti e degli obblighi sopra declinati, ricade sugli obbligati menzionati nei capi precedenti la responsabilità civile correlata al concorso delle azioni o omissioni concausative di incendio. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali, ai fini della corretta e trasparente scansione del procedimento amministrativo di esecuzione coattiva in danno dei proprietari che non abbiano prestato rispetto alla disciplina degli obblighi e dei divieti sanciti nel dispositivo, la Polizia Locale notifica la presente ordinanza al proprietario del fondo (0 ad altro titolare di diritto reale o personale rispetto allo stesso) e ne trasmette copia —corredata di relazione di notificazione- alla Direzione Tecnica del Municipio competente per territorio. La predetta direzione —definendo forme e modalità di esecuzione ai sensi dell’art. 21 ter della L. 241/1990- intima e fa diffida, agli obbligati identificati, di ottemperare agli obblighi, assegnando un termine di 3 giorni, decorso il quale, in ottemperanza delle previsioni del comma 7 dell’art. 54 del D.Lgs 267/2000, in ragione dell’esecutorietà di cui è munito il presente provvedimento, avvierà le procedure per l’esecuzione coattiva in danno, con riconduzione su questi degli interi oneri.
4. Sollecitazione alla pronta segnalazione di inneschi.
Chiunque scopra un incendio boschivo o un principio di incendio, anche in aree esterne al bosco, che costituisca minaccia per il bosco stesso, è tenuto a darne l’allarme alle autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento. Le segnalazioni possono effettuarsi ai seguenti numeri:
- Numero Unico di Emergenza 112
- Protezione Civile Roma Capitale 800 854 854 numero verde
- Agenzia Regionale di Protezione Civile — Regione Lazio 803 555 numero verde
- Corpo Forestale dello Stato — Emergenze ambientali 1515
5. Richiamo al rispetto della disciplina ordinaria.
Anche fuori dal periodo di massima allerta considerato dalla presente Ordinanza, i proprietari, concessionari o gestori di aree pertinenziali stradali o ferroviarie contigue a boschi ovvero distanti meno di 20 metri dal margine della proiezione a terra della chioma delle piante al confine del bosco, sono obbligati, per una fascia di ampiezza di almeno 20 metri, previa autorizzazione degli Enti affidatari o concedenti:
- alla conversione all’alto fusto del soprassuolo;
- alla potatura delle piante arboree fino ad 1/3 della loro altezza;
- al taglio periodico della vegetazione erbacea, cespugliosa ed arbustiva ed
all’eliminazione dei ricacci delle ceppaie in conversione, fatta eccezione delle
specie protette ai sensi della L.R. 19.09.1974, n. 61; - alla rimozione (e messa in sicurezza secondo le correnti metodologie di prevenzione incendi) del materiale legnoso abbattuto, indipendentemente dalle modalità di esbosco e/o trasporto.
Nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione, qualora si debba eseguire l’abbruciamento delle stoppie, dei residui vegetali delle coltivazioni, dei residui vegetali derivanti dalle attività di ripulitura di argini, della potatura delle siepi ed altre piante, della gestione di impianti arborei.
Il conduttore del terreno agricolo deve realizzare una fascia parafuoco di protezione di ampiezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione al confine con la strada oppure con il bosco, qualora l’area agricola confini con una strada di ordine comunale o superiore, che ospiti traffico extra-locale nonché sussista continuità nella copertura vegetale fino all’area boscata.
6. Efficacia, comunicazione e tutela.
La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio di Roma Capitale e pubblicazione sul sito internet istituzionale di Roma Capitale, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio di Roma Capitale.
La presente Ordinanza viene trasmessa alla Prefettura di Roma, alla Regione Lazio-Agenzia Regionale di Protezione Civile, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e al Comando Gruppo Carabinieri Forestale Roma.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 recante il “Codice del Processo Amministrativo”.